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Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
3 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009241). 4 Introdotta dal n. 3 dell’all. all’O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009241). |