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Art. 21 Aggiornamento dei registri federali
1 La prima attribuzione e comunicazione completa del numero AVS ai registri federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 è disciplinata dagli articoli 133bis e 134quater OAVS11. 2 L’UST coordina la comunicazione d’intesa con l’UCC e gli organi che tengono i registri. 3 L’UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati all’UCC necessari ai fini dell’attribuzione e della comunicazione. 11 RS 831.101 |