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Art. 26 Utilizzazione statistica da parte dei Cantoni e dei Comuni
1 I servizi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni competenti per la statistica possono chiedere all’UST l’invio dei dati concernenti il loro territorio conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LArRa. La domanda va presentata per scritto. 2 L’UST invia i dati al massimo trimestralmente e non prima di un mese dopo aver ricevuto l’ultimo invio di dati dal Cantone. I dati sono inviati in forma codificata. 3 I dati possono essere utilizzati esclusivamente come base di campionamento per rilevazioni statistiche proprie dei Cantoni e dei Comuni. |