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Art. 6 Scambio di dati tra i registri degli abitanti
1 Lo scambio di dati tra i registri degli abitanti in caso di arrivo o partenza avviene costantemente. 2 Lo scambio intercantonale di dati avviene in forma codificata. 3 L’UST coordina i preparativi per la realizzazione dello scambio di dati attraverso Sedex, d’intesa con i Cantoni e l’associazione eCH. |