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Art. 8 Invio dei dati dei registri cantonali all’UST
1 Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa inviano all’UST i dati di cui all’articolo 6 LArRa quattro volte l’anno. Il Cantone designa l’organo competente per l’invio dei dati. 2 I giorni di riferimento per l’invio dei dati sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. I dati devono pervenire all’UST entro l’ultimo giorno del mese successivo. Il primo giorno di riferimento è il 31 marzo 2010. 3 All’UST vanno sempre inviati i dati completi. Essi devono contenere almeno le seguenti informazioni:
4 L’invio regolare dei dati mediante un supporto elettronico di dati va annunciato all’UST almeno tre mesi prima del primo giorno di riferimento. |