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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 2Attività lucrativa indipendente
1 È considerata attività lucrativa indipendente l’esercizio di un’attività nell’ambito di un’organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al conseguimento di un reddito, soggetta alle proprie istruzioni e che assume essa stessa i rischi imprenditoriali. Tale organizzazione scelta liberamente si presenta esteriormente come un’azienda di commercio, di fabbricazione, di servizi, artigianale o di altro tipo.
2 È considerata attività lucrativa indipendente anche l’esercizio di una professione liberale come quella del medico, dell’avvocato o del fiduciario.