Ordinanza
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Art. 1 Campo d’applicazione 5
1 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.6 2 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’allegato 3. 3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato 4.7 5 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). 6 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 12 giu. 2005 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). 7 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 12 giu. 2005 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). |