Ordinanza
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Art. 12 Attività lucrativa di breve durata
(art. 12 cpv. 3 e art. 14 LStrI) 1 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a, 19a cpv. 2 e 19b cpv. 2 lett. a) non deve notificarsi.16 2 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera per un totale di più di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi può, dopo la notificazione, iniziare la sua attività lucrativa, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria. 3 Gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera.17 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205853). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205853). |