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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 18Procedura di notificazione in caso di alloggio a pagamento
(art. 16 LStrI)
1 Chi alloggia uno straniero a pagamento è tenuto a compilare il modulo di notificazione conformemente alle indicazioni del documento di legittimazione dello straniero e a farlo firmare da quest’ultimo. Questi deve presentare il documento di legittimazione. Il modulo di notificazione va trasmesso all’autorità cantonale competente.
2 Nel caso di un gruppo, la notificazione avviene sotto forma di un elenco firmato dalla guida responsabile del gruppo.