1 I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora agli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC36 o della Convenzione AELS37 computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numero 1 lettera a.38
2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.
3 Su domanda, la SEM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 2.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20105959).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).