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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 26Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata
(art. 30 cpv. 1 lett. a e 45 LStrI)
1 Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente, se:
a.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
b.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
c.
sono adempite le condizioni personali secondo l’articolo 23 LStrI.
2 L’autorizzazione del coniuge e dei figli a svolgere un’attività lucrativa secondo il capoverso 1 è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare.