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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 32Importanti interessi pubblici
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)
1 Per la tutela di importanti interessi pubblici può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a.
aspetti culturali significativi;
b.
ragioni politiche;
c.
notevoli interessi fiscali cantonali e
d.
se la presenza della persona straniera è necessaria nell’ambito di un procedimento penale.
2 Nel caso di ammissione secondo il capoverso 1 lettere a e b, l’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 capoverso 3 o 4.