Ordinanza
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Art. 35 Periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani 74
(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI) 1 Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza regolare titolo di soggiorno sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) accordano un periodo di recupero e di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità. Durante tale periodo i provvedimenti d’esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del periodo di recupero e di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è almeno di 30 giorni.75 2 Il periodo di recupero e di riflessione finisce prima del termine fissato se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.76 3 Il periodo di recupero e di riflessione finisce inoltre se lo straniero in questione:77
74 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731). 75 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731). 76 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731). 77 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731). |
