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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 51Riammissione in Svizzera dopo il servizio militare all’estero
(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)
Lo straniero che ha interrotto la sua attività professionale per assolvere il servizio militare all’estero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se:
a.
non parte prima dei due mesi che precedono l’inizio del servizio e se ritorna in Svizzera entro tre mesi dalla fine del servizio;
b.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
c.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
d.
il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.