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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 56Rinnovo
1 Il permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un’altra volta unicamente dopo un’interruzione del soggiorno di almeno un anno (art. 32 cpv. 4 LStrI). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati, come nel caso di attività che ricorrono ogni anno. È fatto salvo il capoverso 2.
2 Fra due permessi di soggiorno di breve durata di al massimo quattro mesi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 lettera a o 19b capoverso 2 lettera a, lo straniero deve soggiornare all’estero per almeno due mesi.95
3 Uno straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per una formazione o una formazione continua (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come praticante (art. 42). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.96
95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205853).
96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741).