Ordinanza
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Art. 71f Presentazione di persona dinanzi all’autorità
1 In occasione del rilascio della prima carta di soggiorno lo straniero è tenuto a presentarsi all’autorità di rilascio. I Cantoni possono prevedere che le domande di rilascio della carta di soggiorno siano presentate presso il Comune di domicilio. In questo caso il richiedente deve presentarsi personalmente al Comune. 2 L’autorità di rilascio può dispensare il richiedente affetto da gravi infermità fisiche o psichiche dall’obbligo di presentarsi personalmente se la sua identità può essere stabilita inequivocabilmente in altro modo e se i dati necessari possono essere ottenuti altrimenti. 3 L’autorità di rilascio può esigere che il richiedente si presenti personalmente in occasione del rinnovo della carta di soggiorno. |