Ordinanza
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Art. 74a Competenze linguistiche per l’inclusione nell’ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare 168
(art. 85 cpv. 7 lett. d e cpv. 7bis LStrI) 1 Ai fini del ricongiungimento familiare e dell’inclusione nell’ammissione provvisoria, il coniuge di uno straniero ammesso provvisoriamente o di un rifugiato ammesso provvisoriamente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento. 2 Se la condizione di cui al capoverso 1 non è adempita, è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento, conformemente all’articolo 85 capoverso 7bis LStrI. 168 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |