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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 75Gravi motivi familiari per un ricongiungimento differito dei figli
(art. 47 cpv. 4 LStrI)
Sussistono gravi motivi familiari secondo l’articolo 47 capoverso 4 LStrI e gli articoli 73 capoverso 3 e 74 capoverso 4 se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.