Ordinanza
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Art. 82a Obblighi di comunicare in relazione allo stato civile 184
(art. 97 cpv. 3 lett. c LStrI) 1 Le autorità di stato civile e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi di stranieri. 2 Nel quadro di una comunicazione secondo il capoverso 1, le autorità coinvolte informano le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione su fatti che possono indicare un matrimonio contratto abusivamente per eludere le prescrizioni d’ammissione conformemente all’articolo 51 LStrI. Tale obbligo si applica anche alle rappresentanze svizzere all’estero. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle unioni domestiche registrate di coppie omossessuali. 184 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |