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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 83Decisione preliminare
(art. 40 cpv. 2 LStrI)
1 Prima del primo rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa, l’autorità cantonale competente (art. 88 cpv. 1) decide se sono adempite le condizioni:
a.
per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente o dipendente secondo gli articoli 18–25 LStrI;
b.
per la prestazione di servizi transfrontaliera da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all’estero secondo l’articolo 26 LStrI;
c.
per il passaggio a un’attività lucrativa indipendente da parte di uno straniero titolare del permesso di dimora secondo l’articolo 38 capoverso 3 LStrI.
2 Tale autorità decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata o di un richiedente l’asilo, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare impiego.199
3 La decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro può essere vincolata a condizioni e oneri, in particolare per quanto concerne il tipo e la durata di un’attività lucrativa temporanea in Svizzera.
4 D’intesa con la SEM, invece di decisioni nel singolo caso secondo il capoverso 1 lettera c e il capoverso 2 può essere concessa un’approvazione generale per determinate categorie di stranieri e di domande.
199 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).