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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 85Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione 206
(art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)
1 La SEM è competente per l’approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).
2 Il DFGP determina in un’ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d’approvazione.207
3 L’autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) può sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.
206 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2739).
207 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).