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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 9Soggiorno senza notificazione
(art. 10 LStrI)
1 Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall’entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l’interessato è tenuto a dimostrare la data dell’entrata mediante documenti idonei.
2 Le condizioni d’entrata di cui all’articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l’intero soggiorno esente da permesso.