Ordinanza
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Art 13a Obbligo di notificazione per frontalieri provenienti da Stati non membri dell’UE/AELS 18
1 Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni, il frontaliere cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) deve notificare il cambiamento d’impiego all’autorità competente nel luogo di lavoro. 2 La notificazione dev’essere effettuata prima dell’assunzione d’impiego. 18 Introdotto dal n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193041). |