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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 15Notificazioni dopo un cambiamento del luogo di residenza
(art. 12 cpv. 3 e art. 15 LStrI)
1 Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi entro 14 giorni presso il servizio competente nel nuovo luogo di residenza (art. 17) e notificare, entro lo stesso termine, la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.
2 Lo straniero che ha trasferito il suo domicilio all’estero deve notificare con almeno 14 giorni di anticipo la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.