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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 19aContingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le prestazioni di servizi fornite nel quadro dell’ALC e della Convenzione AELS 2728
1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se:
a.
le prestazioni sono fornite nel quadro dell’ALC29 o della Convenzione AELS30; e
b.
il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti del capoverso 2, i 120 giorni.31
2 Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata di cui al capoverso 1 gli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:
a.
la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo; e
b.
il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell’effettivo totale del personale dell’azienda.
27 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20105959).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).