1 È considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero e che l’attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.
2 È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, consulente religioso, artista e impiegato alla pari.10
8 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
9 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273, 2009 349).