1 L’esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua può in particolare essere comprovata mediante:50
a.
una dichiarazione d’impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
b.
la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente l’esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente;
c.
l’assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito per la formazione.
2 Le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStrI) sono in particolare adempite se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri.51
3 I corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di formazione continua mirati.52
4 L’esercizio di un’attività lucrativa è retto dagli articoli 38–40.
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20105959).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741).
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741).