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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 26Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata
(art. 30 cpv. 1 lett. a e 45 LStrI)
1 Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente, se:
a.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
b.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
c.
sono adempite le condizioni personali secondo l’articolo 23 LStrI.
2 L’autorizzazione del coniuge e dei figli a svolgere un’attività lucrativa secondo il capoverso 1 è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare.