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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 3Prestazione di servizi transfrontaliera
È considerata prestazione di servizi transfrontaliera l’esercizio limitato nel tempo di una prestazione di servizi in Svizzera, nell’ambito di un rapporto contrattuale, da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all’estero.