Ordinanza
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Art. 30 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) 1 Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 37 LCit61) può ottenere un permesso di dimora se ha legami stretti con la Svizzera.62 2 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 31 capoverso 3 o 4. 3 Le persone la cui cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell’articolo 36 LCit o revocata in virtù dell’articolo 42 LCit sottostanno alle condizioni generali d’ammissione della LStrI.63 61 RS 141.0 62 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577). 63 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577). |