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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 37Programmi di aiuto e di sviluppo
(art. 30 cpv. 1 lett. f LStrI)
Per un soggiorno nell’ambito di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se:
a.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
b.
sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;
c.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
d.
il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.