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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 40Attività lucrativa durante il perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)
1 Lo straniero che assolve un perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a esercitare un’attività lucrativa nel suo specifico campo scientifico se:
a.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
b.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI.
2 L’attività lucrativa non deve pregiudicare il perfezionamento.