Ordinanza
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Art. 42 Praticanti
(art. 30 cpv. 1 lett. g e 100 cpv. 2 lett. e LStrI) 1 La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui praticanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali. 2 La SEM può, computandoli sul contingente definito negli accordi sui praticanti, decidere di far rilasciare permessi a praticanti per soggiorni di 18 mesi al massimo. 3 La SEM può decidere di prorogare i permessi dei praticanti, nell’ambito del soggiorno massimo di 18 mesi. |