Ordinanza
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Art. 57 Permessi successivi
1 I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l’altro:
2 Fra un permesso e l’altro, lo straniero in questione deve soggiornare all’estero per almeno due mesi e fornirne la prova. 97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205853). |