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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 6Procedura di permesso
1 Le condizioni d’ammissione di cui all’articolo 17 capoverso 2 LStrI sono manifestamente adempite in particolare quando i documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto internazionale pubblico al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, quando non sussistono motivi di revoca ai sensi dell’articolo 62 LStrI e quando lo straniero in questione rispetta l’obbligo di collaborare ai sensi dell’articolo 90 LStrI.
2 Meri atti come l’avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, la scolarizzazione dei figli, l’acquisto di un immobile, l’affitto di un’abitazione, la stipulazione di un contratto di lavoro, la fondazione di un’azienda o la partecipazione a un’azienda non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso.