1 Alla notifica dell’inizio di un’attività lucrativa, l’autorità competente registra in SIMIC i seguenti dati:
a.
l’identità del datore di lavoro;
b.
l’attività esercitata e il luogo di lavoro;
c.
la data di inizio dell’attività.
2 Immediatamente dopo aver ricevuto la notifica, l’autorità competente ne inoltra una copia all’autorità cantonale secondo l’articolo 83. Se lo straniero risiede in un altro Cantone, essa ne trasmette una copia anche all’autorità competente per il Cantone di domicilio.
3 Alla notifica della fine di un’attività lucrativa, l’autorità competente ne registra la data in SIMIC.
118 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).