1 In caso di notifica di un’attività lucrativa, l’autorità cantonale secondo l’articolo 83 può verificare il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrI).
2 Può altresì inoltrare una copia della notifica ad altri organi di controllo, per esempio alle commissioni tripartite secondo l’articolo 360b del Codice delle obbligazioni122 o alle commissioni paritetiche incaricate dell’esecuzione del contratto collettivo di lavoro del pertinente settore.
120 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).