Ordinanza
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Art. 7 Permessi per l’esercizio di una professione
Il permesso della polizia del commercio o quello della polizia sanitaria o i permessi analoghi che autorizzano lo straniero a esercitare una professione non sostituiscono il necessario permesso del diritto in materia di stranieri per l’esercizio di un’attività lucrativa. In mancanza del permesso del diritto in materia di stranieri, al momento di autorizzare l’esercizio di un’attività lucrativa occorre formulare una corrispondente riserva. |