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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 71Carte di soggiorno secondo l’articolo 41 capoverso 1 LStrI
1 Lo straniero assoggettato all’obbligo del permesso riceve una carta di soggiorno secondo l’articolo 41 capoverso 1 LStrI. La carta di soggiorno attesta un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L), un permesso di dimora (permesso B) o un permesso di domicilio (permesso C).
2 Lo straniero assoggettato all’obbligo del permesso che esercita un’attività lucrativa non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi (art. 12 cpv. 1) riceve un permesso d’entrata anziché una carta di soggiorno.
3 Per regolare il loro soggiorno, gli artisti e i musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) ricevono, indipendentemente dalla durata del soggiorno, un attestato di lavoro e, se l’ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.131
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205853).