frontalieri con un’autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa entro una zona di frontiera della Svizzera secondo l’articolo 35 LStr (permesso G);
il richiedente l’asilo per la durata della procedura d’asilo (permesso N) secondo l’articolo 42 LAsi, qualora sia attribuito a un Cantone;
la persona bisognosa di protezione per la durata della protezione provvisoria (permesso S) secondo l’articolo 74 LAsi;
e.
la persona che accompagna la persona di cui al capoverso 2 e che:
1.
beneficia di privilegi, di immunità e di facilitazioni,
2.
gode di un accesso facilitato al mercato del lavoro in virtù dell’articolo 22 dell’ordinanza del 7 dicembre 2007134 sullo Stato ospite (OSOsp), e
3.
svolge un’attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero (permesso Ci).
2 La persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni ottiene una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE conformemente all’articolo 17 capoverso 1 OSOsp.
3 Il richiedente l’asilo che non è stato attribuito a un Cantone riceve una conferma per la durata della procedura d’asilo secondo l’articolo 42 LAsi.135
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020 (Contingenti per cittadini del Regno Unito), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5861).
133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193041).