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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 71hObbligo dei Cantoni
I Cantoni riprendono la carta di soggiorno e la pertinente procedura di allestimento alle condizioni che la Confederazione ha convenuto con i terzi incaricati di confezionare la carta di soggiorno.