1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina le imprese di trasporto aereo e gli esercenti aeroportuali abilitati, al momento del controllo dei passeggeri precedente l’imbarco, a leggere le impronte digitali registrate nel microchip sulla base dei seguenti criteri:
a.
il rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze;
b.
il numero di persone che, all’arrivo in Svizzera mediante un volo precedente, non disponeva dei necessari documenti di viaggio, visti o carte di soggiorno;
c.
l’affidabilità dei documenti di viaggio e d’identità emessi dagli Stati non membri dell’UE o dell’AELS;
d.
la constatazione di comportamenti fraudolenti o di nuove modalità che richiedono una lettura delle impronte digitali.
2 Il DFGP determina i luoghi e la durata di tali controlli.
3 Può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 1030/2002162 e alle disposizioni d’esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.
4 La SEM è autorizzata a comunicare i diritti di lettura per le impronte digitali registrati nel microchip:
a.
agli Stati con cui il DFGP ha concluso un accordo ai sensi del capoverso 3;
b.
alle autorità svizzere autorizzate a procedere alla lettura delle impronte digitali ai sensi dell’articolo 102b LStrI;
c.
alle imprese e agli esercenti di cui al capoverso 1.
161 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).
162 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 71c.