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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 72cObbligo di produzione e di controllo
1 La SEM può chiedere al centro di cui all’articolo 41b LStrI e, se necessario, ai membri del gruppo d’imprese, di fornirgli segnatamente i documenti seguenti:
a.
i conti annuali controllati;
b.
l’elenco di tutti gli aventi diritto economico e di tutti i titolari di quote;
c.
informazioni sull’organizzazione dell’impresa e sulle responsabilità delle singole persone;
d.
il sistema di gestione della qualità certificato e adeguato per confezionare carte di soggiorno;
e.
il piano delle misure di sicurezza che illustra in particolare quelle volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle carte di soggiorno da produrre nonché delle loro componenti;
f.
la descrizione delle misure adottate per acquisire, mantenere e sviluppare le conoscenze specifiche e le capacità nel settore delle carte di soggiorno.
2 I conti annuali devono essere controllati ogni anno nell’ambito di una revisione ordinaria da un organo di revisione economicamente e giuridicamente indipendente. Le imprese abilitate come periti revisori ai sensi dell’ordinanza del 22 agosto 2007164 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori possono esercitare la funzione di organo di revisione. Alle imprese con sede all’estero sono applicabili le esigenze estere corrispondenti.
3 Il centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica di cui all’articolo 41b LStrI deve fornire regolarmente la prova che rispetta e mantiene aggiornato il sistema di gestione della qualità e il piano delle misure di sicurezza.