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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 77dCompetenze linguistiche e loro dimostrazione
(art. 58a cpv. 1 lett. c LStrI)
1 Le competenze linguistiche in una lingua nazionale sono considerate dimostrate se lo straniero:
a.
parla e scrive detta lingua nazionale in quanto lingua madre;
b.
ha frequentato almeno tre anni la scuola dell’obbligo in detta lingua nazionale;
c.
ha frequentato una formazione di livello secondario II o terziario in detta lingua nazionale; oppure
d.
dispone di un certificato attestante le pertinenti competenze linguistiche in detta lingua nazionale, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici.
2 La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d. Può demandare questo compito a terzi.