Ordinanza
|
Art. 82 Obblighi di comunicare in relazione a inchieste penali e sentenze di diritto civile e penale 184
(art. 97 cpv. 3 lett. a e b LStrI) 1 Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle inchieste penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali della migrazione l’avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le corrispondenti sentenze di diritto penale riguardanti gli stranieri. 2 Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera. 184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |