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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 82cObblighi di comunicare in relazione al servizio pubblico di collocamento e all’assicurazione contro la disoccupazione 187
(art. 97 cpv. 3 lett. dbis LStrI)
1 Gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo degli stranieri menzionati nel capoverso 1bis:188
a.
che s’iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera;
b.
cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione;
c.
per i quali non è riconosciuta l’idoneità al collocamento;
d.
il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina.
1bis Devono essere comunicati i dati di:
a.
cittadini di Stati membri dell’UE o dell’AELS;
b.
cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti189.190
2 Il capoverso 1 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domicilio.
187 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205853).