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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 82fObblighi di comunicare in relazione a misure di protezione del figlio e dell’adulto 194
(art. 97 cpv. 3 lett. dquinquies LStrI)
1 Le APMA comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio e dell’adulto concernenti stranieri di cui le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione necessitano per le loro decisioni. Tra queste misure rientrano in particolare:
a.
le misure di protezione del figlio di cui all’articolo 308 CC195, se riguardano le relazioni personali;
b.
le misure di protezione del figlio di cui agli articoli 310–312 e 327a CC;
c.
le misure di protezione dell’adulto di cui agli articoli 394 capoverso 2 e 398 CC.
2 Le autorità giudiziarie comunicano spontaneamente all’autorità cantonale competente nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio di cui al capoverso 1 lettere a e b da loro ordinate in una procedura del diritto di famiglia.
194 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).