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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 marzo 2022)
Art. 84Validità della decisione preliminare
La validità della decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro è di sei mesi. Può essere prorogata per motivi importanti.