Ordinanza
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Art. 87 Rilevamento di dati per stabilire l’identità
(art. 102 cpv. 2 LStrI) 1 Allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:
1bis I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:211
1ter Allo scopo di accertare e assicurare l’identità dello straniero in questione, le autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del 6 dicembre 2013216 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica possono far registrare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS.217 1quater La SEM può autorizzare un’autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (autorità committente) a eseguire confronti di dati in AFIS. L’autorità committente presenta prima una richiesta scritta alla SEM in cui spiega la necessità di eseguire i confronti dei dati per adempiere le sue mansioni.218 1quinquies Il servizio competente per la gestione di AFIS inoltra i risultati dei confronti ai sensi del capoverso 1quater a un organo designato dalla SEM d’intesa con l’autorità committente. Detto organo prepara i risultati dei confronti e li inoltra all’autorità committente.219 1sexies I dati segnaletici di natura biometrica rilevati dalle autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica non sono registrati in AFIS.220 2 La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali, nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati conformemente all’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Le impronte digitali sono cancellate due anni dopo il rilevamento segnaletico.221 3 Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la loro sicurezza sono retti dalle pertinenti disposizioni dell’ordinanza del 12 aprile 2006222 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, nonché 16–19 dell’ordinanza SIMIC. 4 L’immagine del volto e le due impronte digitali di cui all’articolo 71c sono utilizzate per il rilascio di una carta di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002223. L’accesso a tali dati è disciplinato dall’ordinanza SIMIC (allegato 1).224 5 I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati sistematicamente ai fini della loro registrazione in AFIS per le categorie di persone seguenti:
210 RS 810.12 211 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883). 212 Introdotta dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883). 213 Introdotta dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883). 214 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, p. 1. 215 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163). 216 RS 361.3 217 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163). 218 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163). 219 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RU 2014 163). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 20183085). 220 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163). 221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441). 222 RS 142.513 223 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 71c. 224 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2010 (RU2011 99). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 12 giu. 2005 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). 225 RS 142.204 226 Introdotto dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883). |