Ordinanza
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Art. 88a Situazione particolare dei minorenni non accompagnati 232
(art. 64 cpv. 4 e 5 e 64a cpv. 3bis LStrI) 1 Nel quadro della procedura di allontanamento può essere chiarito, facendo capo a metodi scientifici, se l’età indicata dalla persona interessata corrisponde all’età effettiva. 2 Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente all’articolo 64 capoverso 4 o all’articolo 64a capoverso 3bis LStrI per la durata della procedura d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. 3 La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStrI. 4 Essa adempie segnatamente i compiti seguenti:
5 Qualora sia nominata una persona di fiducia o siano ordinate misure tutorie, la competente autorità cantonale ne informa senza indugio le altre autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura, nonché il minorenne. 6Le persone incaricate dell’audizione di minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età. 232 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849). |